(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 20 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 ed in particolare il comma 1 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'Art. 6, comma 1, lettere e), f), g), ed h), contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi stessi; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'allegato sub D alla delibera della giunta regionale n. 1645 del 29 maggio 1998 avente ad oggetto «legge regionale n. 29/1992 - determinazione criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 41/1996 per l'integrazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone handicappate»; Ritenuto necessario provvedere con apposita disciplina regolamentare alla modifica dei criteri e delle modalita' per la concessione dei finanziamenti in questione; Vista la propria deliberazione n. 1507 del 23 maggio 1997, recante «legge regionale n. 41/1996, art. 4, comma 1, lettera a). Approvazione direttiva contenente criteri organizzativi e standard dei servizi per garantire livelli uniformi di assistenza alle persone handicappate.»; Constatato che detta deliberazione indica, tra l'altro, le modalita' organizzative ed i criteri di qualita' ai quali, al fine di perseguire con efficacia l'obiettivo di garantire alle persone disabili la continuita' del processo riabilitativo e la massima integrazione possibile, dovrebbero attenersi i centri socio-riabilitativi ed educativi diurni di cui all'Art. 6, comma 1, lettere e) ed f) ed i servizi residenziali di cui all'Art. 6, comma 1, lettere g) ed h) della legge regionale n. 41/1996; Visto il combinato disposto dei commi 2 e 3 del citato art. 20, che stabilisce che la dotazione finanziaria di pertinenza e' ripartita secondo criteri determinati dalla giunta regionale e formulati con riferimento a parametri demografici e di estensione territoriale dei comuni, al numero degli utenti continuativi dei servizi nell'anno precedente ed all'istituzione di nuovi servizi; Accertato che, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili per i servizi di cui all'Art. 6, comma l, lettere e), f), g) e h), nell'ambito dell'approvanda disciplina regolamentare, si ritiene necessario procedere all'individuazione di costi/utente che tengano conto dei summenzionati criteri organizzativi; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4198 del 6 dicembre 2002; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'Art. 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'Art. 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 dicembre 2002 TONDO