(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 1 del 2 gennaio 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  l'Art. 20 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 ed
in particolare il comma 1 che autorizza l'amministrazione regionale a
concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'Art. 6, comma 1,
lettere  e),  f),  g),  ed  h),  contributi  per  sostenere gli oneri
relativi alla realizzazione dei servizi stessi;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto  l'allegato  sub  D alla delibera della giunta regionale n.
1645 del 29 maggio 1998 avente ad oggetto «legge regionale n. 29/1992
-  determinazione  criteri per la concessione dei contributi previsti
dalla  legge  regionale  n.  41/1996 per l'integrazione dei servizi e
degli interventi a favore delle persone handicappate»;
    Ritenuto    necessario   provvedere   con   apposita   disciplina
regolamentare  alla  modifica  dei  criteri  e delle modalita' per la
concessione dei finanziamenti in questione;
    Vista  la  propria  deliberazione  n.  1507  del  23 maggio 1997,
recante  «legge  regionale  n.  41/1996, art. 4, comma 1, lettera a).
Approvazione  direttiva  contenente  criteri organizzativi e standard
dei servizi per garantire livelli uniformi di assistenza alle persone
handicappate.»;
    Constatato  che  detta  deliberazione  indica,  tra  l'altro,  le
modalita' organizzative ed i criteri di qualita' ai quali, al fine di
perseguire  con  efficacia  l'obiettivo  di  garantire  alle  persone
disabili  la  continuita'  del  processo  riabilitativo  e la massima
integrazione     possibile,    dovrebbero    attenersi    i    centri
socio-riabilitativi  ed  educativi diurni di cui all'Art. 6, comma 1,
lettere  e)  ed f) ed i servizi residenziali di cui all'Art. 6, comma
1, lettere g) ed h) della legge regionale n. 41/1996;
    Visto  il  combinato disposto dei commi 2 e 3 del citato art. 20,
che   stabilisce  che  la  dotazione  finanziaria  di  pertinenza  e'
ripartita  secondo  criteri  determinati  dalla  giunta  regionale  e
formulati  con  riferimento  a  parametri demografici e di estensione
territoriale  dei  comuni,  al  numero  degli utenti continuativi dei
servizi nell'anno precedente ed all'istituzione di nuovi servizi;
    Accertato   che,   ai   fini  dell'ottimizzazione  delle  risorse
disponibili per i servizi di cui all'Art. 6, comma l, lettere e), f),
g)  e  h),  nell'ambito  dell'approvanda disciplina regolamentare, si
ritiene  necessario  procedere all'individuazione di costi/utente che
tengano conto dei summenzionati criteri organizzativi;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 4198 del 6
dicembre 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento per la ripartizione dei contributi
previsti  dall'Art. 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento
lavorativo  di  cui  all'Art.  6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e
comma  7  della  medesima  legge»,  nel  testo  allegato  al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 10 dicembre 2002
                                TONDO